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GIURISPRUDENZA DELLE SEZIONI UNITE

Accesso abusivo a sistema informatico e "sviamento di potere": (art. 615 ter c.p.) le Sezioni Unite fanno chiarezza.

Cassazione Penale, Sezioni Unite, 8 settembre 2017 (ud. 18 maggio 2017), n. 41210 Presidente Canzio, Relatore Savani, ric. A.G.S.

La questione sottoposta alle Sezioni Unite era la seguente: «se il delitto previsto dall’art. 615-ter comma 2 n. 1 c.p. sia integrato anche nella ipotesi in cui il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, formalmente autorizzato all’accesso ad un sistema informatico o telematico, ponga in essere una condotta che concreti uno sviamento di potere, in quanto mirante al raggiungimento di un fine non istituzionale, pur in assenza di violazione di specifiche disposizioni regolamentari ed organizzative».

 

Le Sezioni Unite hanno risposto affermando il seguente principio di diritto: «Integra il delitto previsto dall’art. 615-ter comma 2 n. 1 c.p. la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un servizio informatico o telematico protetto per delimitarne l’accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee e comunque diverse rispetto a quelle per le quali, soltanto, la facoltà di accesso gli è attribuita».

BREVE NOTA DI F. CASU

FURTO CON DESTREZZA E DISTRAZIONE DEL PROPRIETARIO: parola alle SS.UU

Cass., SSUU, sent. 27 aprile 2017 (dep. 12 luglio 2017), n. 34090, Pres. Canzio, Rel. Boni, Ric. Quarticelli

Le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno composto il contrasto giurisprudenziale sorto intorno all’ambito applicativo dell’aggravante della destrezza prevista per il delitto di furto, stabilendo che essa “richiede un comportamento dell’agente, posto in essere prima o durante l’impossessamento del bene mobile altrui, caratterizzato da particolare abilità, astuzia o avvedutezza, idoneo a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza sul bene stesso”.

Secondo l’orientamento probabilmente più risalente, ma certo non privo di recenti conferme, la circostanza della destrezza sarebbe configurabile quale che sia l’occasione favorevole che l’agente coglie per commettere il furto, posto che il laconico tenore letterale della disposizione in parola “non pretende necessariamente l’impiego di doti eccezionali”, tali da impedire alla vittima di accorgersi della sottrazione; l’aggravante, cioè, valorizzerebbe quella particolarissima ‘abilità’ dell’agente che consiste nella comprensione delle dinamiche fattuali e del contesto in cui egli si trova e nello sfruttamento degli stessi a suo vantaggio al fine di commettere il furto.

Secondo un diverso orientamento, viceversa, la condotta di chi si limiti ad approfittare di contingenti circostanze favorevoli “non presenta alcun tratto di abilità esecutiva o di scaltrezza nell’elusione del controllo dell’avente diritto” e per tale ragione non meriterebbe di essere trattata più severamente rispetto a un furto semplice.

 

Le Sezioni unite aderiscono a tale ultima opzione, più restrittiva, accogliendo il ricorso e annullando senza rinvio la decisione impugnata per difetto di querela. In ciò, peraltro, sottolineano, come già a suo tempo si era evidenziato, l’evidente rilevanza pratica della questione: dalla conseguente qualificazione del fatto quale furto semplice anziché aggravato, infatti, discendono significative conseguenze sia in tema di procedibilità – appunto, a querela di parte e non d’ufficio – sia in ordine all’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.).

Con ordinanza n. 47174 del 2016 era stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione: «Se nel caso di di erogazioni da parte di ente pubblico di contributo o finanziamento, ottenuto fraudolentemente, il delitto di cui all’art. 640-bis c.p. concorra con quello di cui all’art. 316-bis c.p., ove il contributo finalizzato a favorire attività di interesse pubblico sia destinato almeno in parte ad altre finalità, ovvero assorba tale ultimo delitto, nel presupposto che esso realizzi uno stadio minore dell’offesa la medesimo bene protetto».

Con sentenza n. 20664 le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio: «Il reato di malversazione in danno dello Stato (art. 316-bis cod. pen.) concorre con quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.)».

IL "VIRUS DI STATO": L’USO DEI TROJANS, OVVERO CAPTATORI INFORMATICI NELLE INTERCETTAZIONI “FRA PRESENTI”

Cass. pen., Sez. un., sent. 28 aprile 2016 (dep. 1 luglio 2016), n. 26889, Pres. Canzio, Rel. Romis, Imp. Scurato

Le Sezioni unite riconoscono legittimità, ma solo per i delitti di criminalità organizzata, delle intercettazioni “fra presenti” anche senza la previa indicazione dei luoghi dove devono svolgersi.

E' lecito utilizzare captatori informatici del tipo Trojan, capaci di attivare a distanza dispositivi (smartphone, tablet, computer, ecc) in uso ai soggetti intercettati.

nota di M. Corri

OMESSA NOTIFICA ALL’IMPUTATO DELL’AVVISO DI UDIENZA PRELIMINARE: È NULLITÀ ASSOLUTA

Cass., Sez. Un., u.p. 24 novembre 2016, Pres. Canzio, Rel. Izzo, ric. Amato

 In esito alla pubblica udienza del 24 novembre 2016, le Sezioni unite penali hanno affrontato la seguente questione: «Se l’omessa notifica all’imputato dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare configuri un’ipotesi di nullità assoluta, insanabile e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, derivante dalla omessa citazione dell’imputato». 

leggi la Sentenza 7697/17

 

Legittimo impedimento ed onere del difensore di nominare un sostituto processuale: l’avvocato, impedito a causa di serie e comprovate ragioni di salute o da altro evento non prevedibile o evitabile, non ha l’onere di designare un sostituto processuale né di indicare le ragioni dell’omessa nomina 

REATO ABROGATO E STATUIZIONI CIVILI

Cass., Sez. Unite, 7 novembre 2016, n. 46688

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che, in caso di sentenza di condanna relativa a un reato successivamente abrogato e qualificato come illecito civile ai sensi del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, il giudice dell’ impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, deve revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili. (Nella stessa pronuncia le Sezioni unite hanno affermato, altresì, che nel medesimo caso, il giudice dell’ esecuzione, revoca, con la stessa formula, la sentenza di condanna o il decreto irrevocabili, lasciando ferme le disposizioni e i capi che concernono gli interessi civili).

LE SEZIONI UNITE SULLA GENERICITÀ DEI MOTIVI QUALE CAUSA DI INAMMISSIBILITÀ DELL’APPELLO

Cass., Sez. Un., c.c. 27 ottobre 2016, Pres. Canzio, Rel. Andronio, ric. Galtelli (informazione provvisoria)

Secondo l'informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte, al quesito si è data la seguente risposta: «L’appello (al pari del ricorso per cassazione) è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando nonrisultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata».

 

in corso di pubblicazione...

Mancata comparizione alla udienza dibattimentale del querelante e remissione tacita di querela

 Integra remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale del querelante previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l’eventuale sua assenza sara’ interpretata come fatto incompatibile con la volonta’ di persistere nella querela

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