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Recentissimi orientamenti giurisprudenziali

Giudizio abbreviato condizionato e modifica dell’imputazione: rimessa una questione alle Sezioni Unite

Cassazione Penale, Sez. VI, 22 gennaio 2019 (ud. 14 dicembre 2018), n. 2883

Le questioni sono le seguenti:

– «se, nel corso del giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria, a norma dell’art. 438, comma 5, cod. proc. pen., o nel quale l’integrazione sia stata disposta dal giudice, a norma dell’art. 441, comma 5, dello stesso codice, sia possibile la modifica dell’imputazione, allorché il fatto risulti diverso o emerga una circostanza aggravante o un reato connesso, anche nel caso in cui i fatti oggetto della contestazione suppletiva già si desumessero dagli atti delle indagini preliminari e non siano collegati ai predetti esiti istruttori».

Le questioni sono le seguenti:

– «se il principio di immutabilità del giudice, sancito dall’art. 525, comma 2, cod. proc. pen., riguarda l’effettivo svolgimento dell’intera fase successiva alla dichiarazione di apertura del dibattimento, comprensiva anche del momento della formulazione delle richieste delle prove e/o di quello dell’adozione della relativa ordinanza di ammissione, oppure è principio che inerisce solo alla fase dibattimentale dell’assunzione delle prove dichiarative»;

– «se per il rispetto del principio di immutabilità del giudice, sancito dall’art. 525, comma 2, cod. proc. pen., in caso di mutamento della composizione del giudice dopo l’assunzione delle prove dichiarative, è sufficiente solo accertare che le parti non si siano opposte alla lettura delle dichiarazioni raccolte nel precedente dibattimento oppure occorre verificare la presenza di ulteriori circostanze processuali che rendano univoco il comportamento omissivo degli interessati».

Con sentenza n. 20664 le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio: «Il reato di malversazione in danno dello Stato (art. 316-bis cod. pen.) concorre con quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.)».

La Corte, con l'ordinanza depositata il 26 gennaio 2017, n. 24, sollecita la Corte di Giustizia a chiarire se l’art. 325, paragrafi 1 e 2, del TFUE “debba essere interpretato nel senso di imporre al giudice penale di non applicare una normativa nazionale sulla prescrizione che osta in un numero considerevole di casi alla repressione di gravi frodi in danno degli interessi finanziari dell’Unione, ovvero che prevede termini di prescrizione più brevi per frodi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di quelli previsti per le frodi lesive degli interessi finanziari dello Stato”:

- anche quando tale omessa applicazione sia priva di una base legale sufficientemente determinata;

- anche quando nell’ordinamento dello Stato membro la prescrizione è parte del diritto penale sostanziale e soggetta al principio di legalità;

- anche quando tale omessa applicazione sia in contrasto con i principi supremi dell’ordine costituzionale dello Stato membro o con i diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione dello Stato membro.

OMESSA NOTIFICA ALL’IMPUTATO DELL’AVVISO DI UDIENZA PRELIMINARE: È NULLITÀ ASSOLUTA

Cass., Sez. Un., u.p. 24 novembre 2016, Pres. Canzio, Rel. Izzo, ric. Amato

 In esito alla pubblica udienza del 24 novembre 2016, le Sezioni unite penali hanno affrontato la seguente questione: «Se l’omessa notifica all’imputato dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare configuri un’ipotesi di nullità assoluta, insanabile e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, derivante dalla omessa citazione dell’imputato». 

 

In tema di delitti ambientali, ai fini della configurabilità del delitto di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.), da un lato non rileva l'eventuale reversibilità del fenomeno inquinante, se non come uno degli elementi di distinzione tra il delitto in esame e quello, più severamente punito, del disastro ambientale di cui all'art. 452-quater c.p. e, dall’altro, l’accertamento della compromissione o del deterioramento normativamente richiesti quali condizioni per la sussistenza del reato non può limitarsi solo ad alcuni degli effetti prodotti dalla condotta, ma impone di considerare compiutamente quelle condizioni di "squilibrio funzionale o strutturale" che caratterizzano la condotta penalmente rilevante.

È costituzionalmente illegittimo l’art. 649 del codice di procedura penale, nel- la parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale.

Provvedimenti sui colloqui dei detenuti in carcere: la competenza è del giudice e non del pm

In materia di colloqui in carcere dei detenuti (sia definitivi che in custodia cautelare), la Cassazione ha precisato che i provvedimenti che decidono in merito alle richieste di colloquio, essendo incidenti sul diritto soggettivo a mantenere relazioni familiari, rientrano nella competenza funzionale e inderogabile dell’organo giurisdizionale (giudice che procede) e non del PM, e che, comportando tali provvedimenti in definitiva una (maggiore) restrizione della libertà personale, gli stessi sono in ogni caso ricorribili per Cassazione per violazione di legge, in applicazione degli artt. 13 e 111, comma 7, Cost.

LE SEZIONI UNITE SULLA GENERICITÀ DEI MOTIVI QUALE CAUSA DI INAMMISSIBILITÀ DELL’APPELLO

Cass., Sez. Un., c.c. 27 ottobre 2016, Pres. Canzio, Rel. Andronio, ric. Galtelli

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